Normativa per l’ingresso a scuola

Set 13, 2021 News, Sicurezza Covid 19

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per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 13 settembre 2021

OGGETTO: ACCESSO A SCUOLE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 Art 1 introduce per chiunque acceda ai locali delle scuole o di servizi alla prima infanzia (fatti salvi i bambini) l’obbligo di possesso di Green Pass.

Tale provvedimento entra in vigore a partire dall’11 settembre 2021. Cosi infatti recita il testo:

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9 ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,… Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

  • Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID- 19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
  • “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
  • “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.

Riassumiamo di seguito le principali previsioni:

Durata delle nuove norme.

Le nuove norme sono in vigore dal giorno 11 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Al comma 1 è stato precisato che la normativa del certificato verde Covid-19 si applica anche ai servizi educativi oltre che alle scuole di infanzia e che le verifiche debbono essere effettuate dai responsabili dei servizi educativi.

Al comma 2 è stata introdotta la estensione del possesso e dell’obbligo di esibire il certificato verde da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche ed educative e formative Tale obbligo è pertanto da intendersi esteso non solo al personale dipendente della scuola e/o dei servizi educativi (personale docente, educativo, ausiliario e di segreteria) ma anche ai genitori dei bambini e a chiunque anche occasionalmente accede ai locali scolastici (ad. es. manutentori, fornitori, professionisti, insegnanti di attività integrative quali educazione musicale, attività motoria, e similari, personale che gestisce mense e servizi di pulizia in appalto).

La disposizione di cui al primo periodo (obbligo di possedere e mostrare il certificato verde) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.

Al comma 4 secondo periodo è stato precisato che “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoroCiò vuole dire che nel caso ad esempio di appalti dati ad imprese o professionisti per l’attività di mensa, di pulizia, di pre-post scuola, di attività integrative, anche se svolte da persone dipendenti non dei servizi educativi o scolastici, la verifica del possesso del certificato verde deve essere fatta sia dai responsabili dei servizi educativi, ed infanzia dove viene svolto il servizio o la prestazione, sia dai rispettivi datori di lavoro.

Si sottolinea che è fatto obbligo ai dirigenti scolastici, dei servizi educativi e ai responsabili delegati il controllo e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), secondo le modalità utilizzate per il controllo del Green pass del personale, fino alla conclusione dello stato di emergenza previsto ora al 31 dicembre 2021.

Rispetto al quesito se anche chi accede ai giardini interni al perimetro scolastico debba essere provvisto di Green Pass, siamo a rispondere, suffragati dal parere della FISM nazionale, che solo chi accede all’interno della scuola e/o dei servii educativi è tenuto ad esibire Green Pass.

In questo momento che ci vede impegnati negli inserimenti dei bambini, è opportuno comunicare alle scuole, ai servizi educativi ed alle famiglie il più celermente possibile questa nuova disposizione.

Cordiali saluti.

Il Presidente e il Responsabile nazionale per le questioni giuridiche: Giampiero Redaelli Stefano Giordano