Categoria: Sicurezza Covid 19

Normativa per l’ingresso a scuola

Ai Presidenti regionali Ai Presidenti provinciali Alle Segreterie regionali Alle scuole FISM

per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 13 settembre 2021

OGGETTO: ACCESSO A SCUOLE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 Art 1 introduce per chiunque acceda ai locali delle scuole o di servizi alla prima infanzia (fatti salvi i bambini) l’obbligo di possesso di Green Pass.

Tale provvedimento entra in vigore a partire dall’11 settembre 2021. Cosi infatti recita il testo:

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9 ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,… Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

  • Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID- 19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
  • “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
  • “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.

Riassumiamo di seguito le principali previsioni:

Durata delle nuove norme.

Le nuove norme sono in vigore dal giorno 11 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Al comma 1 è stato precisato che la normativa del certificato verde Covid-19 si applica anche ai servizi educativi oltre che alle scuole di infanzia e che le verifiche debbono essere effettuate dai responsabili dei servizi educativi.

Al comma 2 è stata introdotta la estensione del possesso e dell’obbligo di esibire il certificato verde da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche ed educative e formative Tale obbligo è pertanto da intendersi esteso non solo al personale dipendente della scuola e/o dei servizi educativi (personale docente, educativo, ausiliario e di segreteria) ma anche ai genitori dei bambini e a chiunque anche occasionalmente accede ai locali scolastici (ad. es. manutentori, fornitori, professionisti, insegnanti di attività integrative quali educazione musicale, attività motoria, e similari, personale che gestisce mense e servizi di pulizia in appalto).

La disposizione di cui al primo periodo (obbligo di possedere e mostrare il certificato verde) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.

Al comma 4 secondo periodo è stato precisato che “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoroCiò vuole dire che nel caso ad esempio di appalti dati ad imprese o professionisti per l’attività di mensa, di pulizia, di pre-post scuola, di attività integrative, anche se svolte da persone dipendenti non dei servizi educativi o scolastici, la verifica del possesso del certificato verde deve essere fatta sia dai responsabili dei servizi educativi, ed infanzia dove viene svolto il servizio o la prestazione, sia dai rispettivi datori di lavoro.

Si sottolinea che è fatto obbligo ai dirigenti scolastici, dei servizi educativi e ai responsabili delegati il controllo e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), secondo le modalità utilizzate per il controllo del Green pass del personale, fino alla conclusione dello stato di emergenza previsto ora al 31 dicembre 2021.

Rispetto al quesito se anche chi accede ai giardini interni al perimetro scolastico debba essere provvisto di Green Pass, siamo a rispondere, suffragati dal parere della FISM nazionale, che solo chi accede all’interno della scuola e/o dei servii educativi è tenuto ad esibire Green Pass.

In questo momento che ci vede impegnati negli inserimenti dei bambini, è opportuno comunicare alle scuole, ai servizi educativi ed alle famiglie il più celermente possibile questa nuova disposizione.

Cordiali saluti.

Il Presidente e il Responsabile nazionale per le questioni giuridiche: Giampiero Redaelli Stefano Giordano

NEWS

OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO

CIRCOLARE INTERNA n.1

A tutto il personale dipendente

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del Green Pass:

  • non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
  • risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
  • a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Come ottenere il Green Pass

Per ottenere il Green Pass occorre una o più delle seguenti condizioni:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il Green Pass non è più valido.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.

La verifica del Green Pass.

La verifica del Green Pass avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il Green Pass esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Cordiali  saluti                                                                       

                                               Responsabile e Coordinatrice Didattica

                                          Suor Gabriella Quadrelli