Autore: Segreteria

OPEN DAY

Nel cuore di Bitonto da più di cent’anni, la Scuola dell’Istituto Paritario Sacro Cuore delle Maestre Pie Filippini crede in un’educazione basata sui principi della religione cattolica e fondata sulla professionalità di maestre che guidano i bambini nel percorso di crescita con passione, amore e competenza rispettando i ritmi e le esigenze delle differenti età.
I tempi distesi, la routine con cui viene scandita la giornata, il clima sereno sono fondamentali per trasmettere quella sicurezza di cui i bimbi hanno bisogno per stare bene.

L’Istituto apre le porte a tutti coloro che vorranno visitarlo ,rispettando la normativa vigente sulle misure di prevenzione di COVID 19, per conoscere gli ambienti e le attività curriculari ed extra curriculari che si attuano nella scuola Primaria, nella scuola dell’infanzia e nella sezione Primavera,

Normativa per l’ingresso a scuola

Ai Presidenti regionali Ai Presidenti provinciali Alle Segreterie regionali Alle scuole FISM

per il tramite delle Segreterie provinciali

Roma, 13 settembre 2021

OGGETTO: ACCESSO A SCUOLE E SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 Art 1 introduce per chiunque acceda ai locali delle scuole o di servizi alla prima infanzia (fatti salvi i bambini) l’obbligo di possesso di Green Pass.

Tale provvedimento entra in vigore a partire dall’11 settembre 2021. Cosi infatti recita il testo:

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9 ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,… Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

  • Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID- 19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
  • “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
  • “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.

Riassumiamo di seguito le principali previsioni:

Durata delle nuove norme.

Le nuove norme sono in vigore dal giorno 11 settembre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Al comma 1 è stato precisato che la normativa del certificato verde Covid-19 si applica anche ai servizi educativi oltre che alle scuole di infanzia e che le verifiche debbono essere effettuate dai responsabili dei servizi educativi.

Al comma 2 è stata introdotta la estensione del possesso e dell’obbligo di esibire il certificato verde da parte di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche ed educative e formative Tale obbligo è pertanto da intendersi esteso non solo al personale dipendente della scuola e/o dei servizi educativi (personale docente, educativo, ausiliario e di segreteria) ma anche ai genitori dei bambini e a chiunque anche occasionalmente accede ai locali scolastici (ad. es. manutentori, fornitori, professionisti, insegnanti di attività integrative quali educazione musicale, attività motoria, e similari, personale che gestisce mense e servizi di pulizia in appalto).

La disposizione di cui al primo periodo (obbligo di possedere e mostrare il certificato verde) non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.

Al comma 4 secondo periodo è stato precisato che “Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoroCiò vuole dire che nel caso ad esempio di appalti dati ad imprese o professionisti per l’attività di mensa, di pulizia, di pre-post scuola, di attività integrative, anche se svolte da persone dipendenti non dei servizi educativi o scolastici, la verifica del possesso del certificato verde deve essere fatta sia dai responsabili dei servizi educativi, ed infanzia dove viene svolto il servizio o la prestazione, sia dai rispettivi datori di lavoro.

Si sottolinea che è fatto obbligo ai dirigenti scolastici, dei servizi educativi e ai responsabili delegati il controllo e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), secondo le modalità utilizzate per il controllo del Green pass del personale, fino alla conclusione dello stato di emergenza previsto ora al 31 dicembre 2021.

Rispetto al quesito se anche chi accede ai giardini interni al perimetro scolastico debba essere provvisto di Green Pass, siamo a rispondere, suffragati dal parere della FISM nazionale, che solo chi accede all’interno della scuola e/o dei servii educativi è tenuto ad esibire Green Pass.

In questo momento che ci vede impegnati negli inserimenti dei bambini, è opportuno comunicare alle scuole, ai servizi educativi ed alle famiglie il più celermente possibile questa nuova disposizione.

Cordiali saluti.

Il Presidente e il Responsabile nazionale per le questioni giuridiche: Giampiero Redaelli Stefano Giordano

S. LUCIA FILIPPINI

          Nacque il 13 gennaio 1672 a Tarquinia. I suoi genitori erano di onesta e onorata famiglia; ma la sua vita fu presto segnata dal dolore. I baci e le carezze materne, che si prodigano sempre generosamente attorno a una culla, vennero presto a cessare, poichè, quando Lucia non contava che undici mesi e pochi giorni, veniva strappata alla terra la madre sua nella fresca età di 27 anni.

Pochi anni dopo anche il padre moriva. La nostra Santa da queste perdite così dolorose, prese motivo per staccarsi sempre più dalla terra, stringersi più fortemente a Dio e darsi all’acquisto delle più belle virtù. Modesta ugualmente nell’interno che all’esterno, scansava le amicizie delle compagne cattive che avvelenano coi loro vizi le anime innocenti e si guardava dalla vanità.
La bontà, il candore del suo cuore, il pungolo stesso della sventura, la spingevano a cercare la pace e la gioia solo con Dio. Tutto le parlava di Dio: il cielo, il mare, le campagne stesse di Tarquinia.
Ancora in giovane età fece gran tesoro dell’apostolato catechistico: ed è a questa missione, in un quadro più grande che la Divina Provvidenza l’ha chiamata.
A 16 anni ebbe il felicissimo incontro con il cardinale Barbarigo e, avuti da lui lumi e consigli, decise di entrare nel monastero di S. Chiara in Montefiascone. Questa fu la palestra dove si formò.
Illuminare le intelligenze e sollevare i cuori, era il suo nobile ideale. Prima nella cerchia ristretta del chiostro poi, con l’aiuto del cardinale Barbarigo, realizzò il suo piano apostolico, dando origine al benefico e non mai abbastanza lodato ministero educativo delle suore che, dalla loro madre, si denominarono “Maestre Pie Filippini”.
LUCIA aprì parecchie scuole a Montefiascone, estese gli istituti a Roma e in altri centri d’Italia, e ne costituì parecchi anche all’estero, particolarmente nell’America del Nord, dove tuttora le Maestre Pie lavorano con grande frutto.
Consunta dalle fatiche, ricca di meriti, spirò dolcemente il 25 marzo del 1732. Il Sommo Pontefice Pio XI nel 1926 l’annoverò tra i Beati e, il 22 giugno 1930, l’iscrisse nel catalogo delle Sante Vergini.

E’ la fondatrice dell’Istituto delle Maestre Pie Filippini.

Etimologia: Lucia = luminosa, splendente, dal latino

Emblema: Giglio

Martirologio Romano: Presso Montefiascone nel Lazio, santa Lucia Filippini, fondatrice dell’Istituto delle Maestre Pie per la promozione dell’istruzione cristiana delle ragazze e delle donne, specialmente quelle povere.