Categoria: Comunicazioni scuola-famiglia

Apertura della Porta Santa

SABATO 26 MARZO 2022, ALLE ORE 11:00 ci sarà…

…l’apertura della Porta Santa a Bitonto nella chiesa dell’Istituto via C. Rosa, con Celebrazione presieduta da sua Eccellenza Mons. Emidio Cipollone, Arcivescovo di Lanciano e Ortona, con Don Gianni Giusto e Don Francis Xavier. Molti saranno gli eventi programmati per rendere sempre più attuale la figura di questa Santa poco conosciuta, ma tanto amata, perchè dopo 350 anni…la Sua luce splende ancora!

OPEN DAY

Nel cuore di Bitonto da più di cent’anni, la Scuola dell’Istituto Paritario Sacro Cuore delle Maestre Pie Filippini crede in un’educazione basata sui principi della religione cattolica e fondata sulla professionalità di maestre che guidano i bambini nel percorso di crescita con passione, amore e competenza rispettando i ritmi e le esigenze delle differenti età.
I tempi distesi, la routine con cui viene scandita la giornata, il clima sereno sono fondamentali per trasmettere quella sicurezza di cui i bimbi hanno bisogno per stare bene.

L’Istituto apre le porte a tutti coloro che vorranno visitarlo ,rispettando la normativa vigente sulle misure di prevenzione di COVID 19, per conoscere gli ambienti e le attività curriculari ed extra curriculari che si attuano nella scuola Primaria, nella scuola dell’infanzia e nella sezione Primavera,

NEWS

OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO

CIRCOLARE INTERNA n.1

A tutto il personale dipendente

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Pertanto, a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass o Certificazione verde. Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

Quindi, alla luce di quanto stabilito dalla norma, il dipendente che non sia in possesso del Green Pass:

  • non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
  • risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
  • a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Come ottenere il Green Pass

Per ottenere il Green Pass occorre una o più delle seguenti condizioni:

  • aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
  • aver completato il ciclo vaccinale;
  • essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
  • essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il Green Pass non è più valido.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Pertanto, alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione. La nota precisa poi che “la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020”.

La verifica del Green Pass.

La verifica del Green Pass avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP VerificaC19” con la seguente modalità:

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il Green Pass esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Cordiali  saluti                                                                       

                                               Responsabile e Coordinatrice Didattica

                                          Suor Gabriella Quadrelli